Dodici modelli di intelligenza artificiale tra i più diffusi al mondo. Tutti testati rispetto alle norme europee su consenso, profilazione, manipolazione e gestione dei dati sensibili. Risultato: nessuno conforme in tutti gli scenari. Il più performante — Claude Opus 4.7 di Anthropic — ha rispettato il diritto europeo nel 54% dei casi. Il peggiore, nel 7%. Mistral, l'unico modello europeo incluso nel test, si è fermato sotto il 12%.
Questi sono i dati dello studio Aithos pubblicato a giugno 2026, condotto dalla fondazione di ricerca olandese non profit che ha sviluppato il sistema LARA per testare i modelli in scenari agentici reali. I ricercatori hanno verificato sei disposizioni dell'AI Act — dalla manipolazione delle vulnerabilità al social scoring, dal riconoscimento emotivo alla profilazione per provenienza — e sei articoli del GDPR. In tutti gli scenari testati, i modelli hanno accettato di monitorare lo stato emotivo dei dipendenti. In tutti, hanno accettato di sfruttare vulnerabilità personali per chiudere una vendita.
Il punto che interessa alle piccole imprese italiane che usano questi strumenti ogni giorno: chi risponde quando i modelli non rispettano la legge?
Provider e deployer: due ruoli, responsabilità diverse
L'AI Act divide il mercato in ruoli con responsabilità distinte. Il provider è chi sviluppa e commercializza il modello: OpenAI, Anthropic, Google, Meta. Il deployer è chi lo utilizza in un contesto aziendale per svolgere compiti concreti.
La quasi totalità delle piccole e medie imprese italiane è deployer. Nella maggior parte dei casi l'utilizzo è diretto: un abbonamento a ChatGPT per redigere documenti, un account Claude per analizzare contratti, Gemini per classificare richieste dei clienti. L'interazione avviene tramite l'interfaccia generica del provider, senza governance dei dati, senza tracciabilità degli output, senza controllo sulla versione del modello utilizzato. È un approccio molto diverso da quello di chi integra gli stessi modelli in un'architettura progettata per l'azienda — con regole definite, perimetri di utilizzo e indipendenza dal singolo fornitore — ma il Regolamento assegna gli stessi obblighi a entrambi. Il livello di rischio effettivo, però, cambia radicalmente.
Gli obblighi del deployer sono meno gravosi di quelli del provider — nessun fascicolo tecnico, nessuna marcatura CE, nessuna registrazione nei database europei — ma esistono e sono già applicabili. L'articolo 26 del Regolamento UE 2024/1689 disciplina esplicitamente gli obblighi di chi utilizza sistemi AI ad alto rischio. La valutazione del rischio dipende dal caso d'uso specifico.
Quello che aggrava la situazione è la struttura contrattuale della maggior parte degli strumenti AI. I termini di servizio di quasi tutti i provider trasferiscono all'utilizzatore la responsabilità degli output: se il modello genera contenuti errati, discriminatori o non conformi e l'azienda li utilizza con clienti, dipendenti o candidati, il peso del controllo finale ricade su chi li ha impiegati. Questo è il funzionamento ordinario del mercato AI, coerente con l'impianto del Regolamento e dichiarato nei termini di servizio di ogni provider.
Il contesto d'uso determina la conformità
Lo studio Aithos ha verificato se i modelli rispettino il diritto europeo quando vengono usati come agenti per compiti aziendali tipici: gestione delle risorse umane, supporto commerciale, classificazione clienti, comunicazione con utenti finali.
I risultati mostrano un meccanismo strutturale. I modelli violano le norme perché operano senza i vincoli contestuali che spettano a chi li integra nei processi. Quando un'azienda affida a uno strumento AI la gestione di una parte del ciclo commerciale o delle risorse umane attraverso un'interfaccia generica, il modello opera secondo il proprio addestramento — senza conoscere le norme del settore, i vincoli contrattuali dell'azienda, i limiti imposti dal GDPR sul trattamento di quei dati specifici. Questi vincoli contestuali possono essere definiti solo da chi progetta l'architettura in cui il modello viene inserito.
Il Regolamento rende esplicito questo trasferimento di rischio. Il provider garantisce che il modello esista e funzioni. L'azienda che lo usa garantisce che venga impiegato in modo conforme al contesto, alle finalità dichiarate e alle norme applicabili. Questa garanzia non è una dichiarazione di intenti: richiede tracciabilità degli output, governance dei dati in ingresso, regole di perimetro — strumenti che un abbonamento consumer non include e che una soluzione integrata incorpora per progettazione.
Due modi di usare l'AI in azienda, una sola responsabilità
La distinzione che il Regolamento rende implicita — e che la pratica rende urgente — è quella tra due modalità profondamente diverse di portare l'intelligenza artificiale dentro un'azienda.
La prima è l'uso diretto tramite interfaccia consumer. L'azienda sottoscrive un abbonamento a ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot. Ogni dipendente accede con le proprie credenziali, interagisce con il modello attraverso l'interfaccia generica del provider, inserisce dati, riceve output, li utilizza nei processi di lavoro. Non esiste governance centralizzata: nessun controllo su quali dati entrino nel sistema, nessuna tracciabilità degli output, nessuna regola di perimetro. Se domani il modello cambia versione o il provider modifica i termini di servizio, l'azienda subisce il cambiamento.
La seconda è l'integrazione in un'architettura progettata per quel contesto aziendale specifico. Gli stessi modelli — accessibili via API — vengono inseriti in una pipeline che definisce i vincoli prima dell'interazione: quali dati possono essere trasmessi, quali output sono ammissibili, quali regole normative devono essere rispettate, con quale tracciabilità. L'interfaccia è proprietaria, le regole sono definite dall'azienda o da chi la supporta, il provider è intercambiabile.
Sul piano normativo, entrambe le modalità generano obblighi identici per il deployer. Sul piano pratico, la capacità di rispondere a quegli obblighi — e soprattutto di dimostrarlo — è radicalmente diversa. Un abbonamento consumer, per quanto aggiornato al piano enterprise, non è un'architettura.
Tre aree di rischio concreto per le piccole imprese
La maggior parte delle piccole imprese italiane usa l'AI per attività che non rientrano formalmente tra i sistemi ad alto rischio. Il confine, però, è più vicino di quanto appaia, e in alcuni casi già attraversato.
La selezione del personale è l'area più esposta. Qualsiasi sistema che contribuisca — anche parzialmente — a filtrare curricula, classificare candidati o supportare valutazioni sulle persone rientra nell'Allegato III dell'AI Act, che elenca i sistemi ad alto rischio. Questo include strumenti di uso comune impiegati per scopi HR anche senza essere stati progettati specificamente per questo.
Lo scoring dei clienti è un'altra zona critica, particolarmente rilevante per chi opera nel credito al consumo, nei servizi finanziari o in qualsiasi contesto in cui l'AI contribuisce a decisioni sull'accesso a prodotti o servizi. Secondo il Regolamento, è sufficiente che il sistema influenzi la decisione in modo significativo.
L'uso informale con dati personali è la terza area, ed è quella più diffusa. Un account personale o gratuito di ChatGPT, Claude o Gemini non è stato progettato per dati aziendali sensibili. I piani business ed enterprise offrono garanzie diverse: accordo sul trattamento dei dati firmabile, dati non utilizzati per l'addestramento del modello, controlli amministrativi. Per uso professionale con dati di clienti o dipendenti, la scelta del piano business è il requisito minimo per avere una posizione contrattuale difendibile — ma resta un punto di partenza. Il piano business migliora le condizioni contrattuali sul trattamento dei dati; non risolve l'assenza di governance sull'uso quotidiano. Chi interroga il modello, con quali dati, per quale finalità, con quale tracciabilità: queste domande trovano risposta solo in un'architettura progettata per il contesto aziendale.
La legge italiana n. 132 del 23 settembre 2025 ha recepito il quadro europeo designando AgID e ACN come autorità nazionali competenti. La conformità è ormai un percorso concreto.
Agosto 2026: cosa cambia concretamente
Dal 2 febbraio 2025 sono già obbligatori i divieti sulle pratiche AI inaccettabili e gli obblighi di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale per i dipendenti che utilizzano questi strumenti. Molte piccole aziende non ne sono consapevoli, perché nessuno gliel'ha comunicato esplicitamente.
Dal 2 agosto 2026 entrano in vigore gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50: quando un'interazione o un contenuto è generato da un sistema AI, l'utente deve poterlo sapere. Questo riguarda chatbot sul sito, assistenti automatizzati nelle comunicazioni con i clienti, contenuti generati con AI e pubblicati come propri. L'obbligo di trasparenza richiede un responsabile e una traccia documentata.
Sempre dal 2 agosto, i poteri di intervento sanzionatorio delle autorità nazionali diventano operativi sui modelli per finalità generali. Le sanzioni seguono la logica già vista con il GDPR: fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale per le violazioni più gravi, con soglie ridotte per le imprese di dimensioni contenute. Il Digital Omnibus ha spostato al 2027-2028 le scadenze per i sistemi ad alto rischio nei settori più complessi. Gli obblighi già in vigore restano invariati.
La conformità è un esercizio di chiarezza
La posizione normativa di un'azienda dipende dall'avere un quadro chiaro di cosa si usa, per quale finalità, con quali dati — e dalla capacità di dimostrarlo se richiesto.
Il percorso parte da una mappatura: quali strumenti AI sono attivi in azienda — inclusi quelli introdotti informalmente dai singoli dipendenti — quale piano contrattuale è attivato per ciascuno, quali dati vi transitano e con quale finalità. Da questa fotografia emerge il profilo di esposizione reale. La policy interna e la traccia documentata della formazione — obbligatoria già dal 2025 — sono i passi successivi, dentro un percorso che arriva fino alla governance dell'architettura di utilizzo.
Per le piccole aziende, l'aggravio operativo di questo percorso è contenuto. Il punto di partenza è la mappatura. Senza sapere quali sistemi AI vengono usati, da chi, per quale finalità e con quali dati, qualsiasi valutazione di conformità è costruita nel vuoto. Il costo dell'adeguamento preventivo è, secondo stime della Commissione europea, da tre a cinque volte inferiore al costo di rimedio dopo un intervento sanzionatorio.
Strumenti AI già attivi nella tua azienda?
Sai quali obblighi hai come utilizzatore e da quando sono in vigore?
Molte aziende che si rivolgono a noi hanno già strumenti AI integrati nei propri processi, spesso senza una mappatura degli obblighi normativi in vigore. Quasi sempre, lavorando insieme, emerge che il nodo sta a monte: non solo processi non documentati o dati frammentati, ma un'architettura di utilizzo che espone l'azienda a rischi che nessuna policy interna può sanare da sola. Un confronto iniziale serve a capire dove si è esposti e da dove ha senso intervenire.
Prenota un primo confrontoDomande frequenti
Gli obblighi dell'AI Act riguardano anche le piccole imprese che usano solo ChatGPT o Gemini?
Sì. L'AI Act si applica a qualsiasi impresa che utilizzi sistemi AI in ambito professionale nell'Unione europea, indipendentemente dalle dimensioni e dalla modalità di utilizzo — che si tratti di un abbonamento diretto a un'interfaccia consumer o di una soluzione integrata nei processi aziendali. Le piccole imprese beneficiano di soglie sanzionatorie proporzionate, ma gli obblighi già in vigore — divieti di pratiche inaccettabili e formazione obbligatoria — riguardano chiunque. Il livello di esposizione al rischio varia significativamente in base all'architettura di utilizzo adottata.
Qual è la differenza tra usare uno strumento AI con un abbonamento diretto e integrarlo in un'architettura aziendale?
L'abbonamento diretto — personale, business o enterprise — regola il rapporto contrattuale con il provider: trattamento dei dati, esclusione dall'addestramento, controlli di accesso. Una piattaforma progettata su misura per l'azienda aggiunge un livello ulteriore: governance dei dati in ingresso e in uscita, tracciabilità dell'intera interazione con il modello, regole che perimetrano con precisione cosa si può produrre e in che forma rispetto alle esigenze aziendali, indipendenza dal singolo provider. Questi sono solo alcuni esempi — la progettazione da zero varia profondamente per ogni azienda, e il grado di controllo raggiungibile è molto più articolato di quanto un elenco possa restituire. Sul piano normativo, il piano business è il requisito minimo; sul piano operativo, la soluzione integrata è ciò che consente di rispondere concretamente agli obblighi del deployer.
Cosa si intende per sistema AI ad alto rischio in un contesto di piccola impresa?
I sistemi ad alto rischio sono elencati nell'Allegato III dell'AI Act. Le aree più frequenti per le piccole imprese sono la selezione del personale — qualsiasi strumento che contribuisca a filtrare o classificare candidati — e i servizi con componenti di scoring su clienti. Un software HR con selezione automatizzata dei curricula rientra in questa categoria indipendentemente da come il fornitore lo commercializza.
Cosa si rischia concretamente se non ci si adegua entro agosto 2026?
Le sanzioni variano in base alla violazione: fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o il 3% per le altre violazioni. Per le piccole imprese si applica la soglia più bassa tra importo fisso e percentuale. Oltre alle sanzioni dirette, la mancata conformità può essere usata come prova di colpa in contenziosi civili e, per chi partecipa a bandi pubblici, può determinare la decadenza del beneficio in caso di clausole generali di rispetto della normativa vigente.
Come capisco se il modo in cui la mia azienda usa l'AI è adeguato?
Il punto di partenza è la mappatura degli strumenti attivi, dei piani contrattuali e dei dati che vi transitano. Questa fotografia consente di valutare se l'architettura di utilizzo attuale sia compatibile con gli obblighi del deployer previsti dal Regolamento, o se richieda un intervento strutturale. Per le piccole imprese, un confronto con chi conosce sia il quadro normativo sia le architetture tecniche è il modo più rapido per ottenere questa valutazione senza disperdere risorse in percorsi di adeguamento parziali.
Fonti
Studio Aithos — LARA: test di conformità dei modelli AI al diritto europeo (AI Act e GDPR), giugno 2026. Articolo in italiano su Euronews: it.euronews.com
Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) — testo integrale in italiano su EUR-Lex, inclusi articoli 4, 26, 50, 99 e Allegato III: eur-lex.europa.eu
Articolo 26 del Regolamento UE 2024/1689 — Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio, testo ufficiale navigabile per articolo: ai-act-service-desk.ec.europa.eu
Commissione europea — Pagina ufficiale AI Act con calendario applicazione, scadenze e Digital Omnibus: digital-strategy.ec.europa.eu
Legge italiana n. 132 del 23 settembre 2025 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Testo su innovazione.gov.it: innovazione.gov.it
Stime Commissione europea sul costo del rimedio post-enforcement rispetto alla conformità preventiva (rapporto 3-5x): matproof.com
Computerworld, 29 maggio 2026 — "Study Finds All Major AI Models Violate EU Regulations": computerworld.com
TechRadar, 8 giugno 2026 — "AI Agents Are Becoming a Live Operational Security Risk" (dato Deloitte: solo 21% delle organizzazioni con governance matura per agenti autonomi): techradar.com